PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 610-bis. - (Violenza morale in ambito lavorativo). - Chiunque, nel luogo o nell'ambiente di lavoro, con condotte anche omissive protratte nel tempo, sottopone altri a pratiche vessatorie al fine di danneggiarlo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino ad euro 15.000.
      Se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente si procede d'ufficio e si applica la reclusione sino ad un anno.
      Se la malattia pone in pericolo la vita della persona offesa, o cagiona l'indebolimento permanente di una funzione organica o intellettiva, la reclusione è da quattro ad otto anni; è da sette a quindici anni se la malattia è certamente o probabilmente insanabile, ovvero produce la perdita di una funzione organica o intellettiva.
      Se dal fatto deriva la morte della persona offesa, si applica la reclusione da dodici a venti anni».